Medicina del lavoro

Il medico in azienda


Il nostro laboratorio ha al suo interno diversi medici del lavoro da poter incaricare per soddisfare le esigenze più particolari: comunicaci qual è l'attività svolta e ti spiegheremo se hai bisogno di un Medico oppure no.

Scopri cosa fa il Medico Competente all’interno dell’ azienda.

Il medico competente affianca il datore di lavoro nella realizzazione del sistema di sicurezza aziendale.
Questa figura professionale, per definizione di legge, non può essere rappresentata da qualsiasi medico, ma può essere svolta esclusivamente da quei medici che hanno ottenuto una specializzazione in medicina del lavoro o un’altra equipollente (medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologia industriale; igiene industriale; fisiologia ed igiene del lavoro; clinica del lavoro; igiene e medicina preventiva; medicina legale e delle assicurazioni), indipendentemente poi che siano liberi professionisti, dipendenti della struttura presso cui operano o dipendenti di un’altra struttura pubblica o privata convenzionata.

Il Medico Competente effettua la “sorveglianza sanitaria”, che comprende esami clinici ed indagini diagnostiche, strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tali accertamenti sono effettuati in fase di assunzione e, successivamente, con periodicità stabilita in base ai livelli di esposizione al rischio.

Il medico competente (o del lavoro) non è però una figura presente in tutte le aziende; la normativa attuale (D. Lgs. 81 del 2008 ) prevede che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sia fatta solo nei casi previsti dalla legge.

Ne deriva, perciò, la necessità per il datore di lavoro di conoscere quei casi in cui i lavoratori debbano essere sottoposti obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria.

Di seguito viene riportato un breve sunto, ma i casi sono molti di più:

  • I dipendenti che svolgono movimentazione dei carichi, intesa sia come sollevamento di un peso, sia come deposizione, trazione e spinta dello stesso. Tali manovre sono definite pericolose, poiché possono indurre delle lesioni dorso lombari, nei casi in cui il carico da sollevare sia troppo pesante (oltre 30Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), oppure sia scomodo a causa di un baricentro spostato o per qualsiasi altro fattore che determini delle condizioni di rischio (frequenza di movimento….) e che saranno approfondite in articoli successivi

  • Tutti i lavoratori che occupano delle postazioni munite di videoterminali. Per almeno 20 ore settimanali, sono soggetti a sorveglianza con frequenza variabile dipendentemente dall’età del lavoratore e dall’eventuale insorgenza di problemi oftalmici.

  • I lavoratori che prestano servizio notturno (D. Lgs 532/99)

  • Coloro che, in seguito all’esito della valutazione dei rischi eseguita dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP, sono considerati esposti ad agenti chimici cancerogeni o ad altri agenti chimici pericolosi (D. Lgs 25/02) o ad agenti biologici.

  • I lavoratori esposti al piombo o ai suoi composti organici, quando la concentrazione nell’aria supera i 40µg/m3, o il livello di piombemia nel sangue è > a 35µg/100ml di sangue (D. Lgs 277/91).

  • I dipendenti esposti a rumori derivanti dall’attività lavorativa stessa , quando a seguito di specifica misurazione risulti un’esposizione lavorativa quotidiana superiore a 85dBA (D. Lgs 277/91).

In tutti i casi sopra citati, il medico del lavoro, preventivamente, esegue una visita dei lavoratori per valutarne la loro idoneità allo svolgimento della mansione; attenzione poiché questa visita non può essere fatta preventivamente all’assunzione del lavoratore, bensì deve essere fatta successivamente e solo allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono destinati i dipendenti.
Ciò non toglie che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore stesso, possano richiedere un visita medica al fine di evidenziare comunque l’idoneità fisica o l’insorgenza di patologie ricollegabili alla mansione anche se questa non richiede espressamente la sorveglianza sanitaria (per esempio le mansioni che costringono il lavoratore a mantenere una posizione eretta sono controindicate per coloro che soffrono di un’insufficienza venosa agli arti inferiori e pertanto potrebbero essere giudicati solo parzialmente idonei alla mansione).

Per questo, il medico competente, ai fini dell’espletamento del suo ruolo, può disporre ulteriori accertamenti sanitari i cui costi sono comunque a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui, in seguito a tale visita, il medico esprima un giudizio di inidoneità, lo stesso deve informare per iscritto sia il lavoratore che il datore di lavoro.

Il giudizio di inidoneità deve essere fatto sulla base degli accertamenti clinici fatti ma soprattutto deve esprimere i limiti che il lavoratore ha e non deve dare alcuna indicazione sulle mansioni alternative a cui può essere destinato, cosa che spetta esclusivamente alla direzione generale o al datore di lavoro.

E’ importante sottolineare che la legge prevede per il lavoratore l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari proposti dal Medico Competente, a tutela della propria e dell’altrui salute (art. 20, comma 2, lettera “d” del D. Lgs 81/2008).

A completamento della sua attività, il medico competente è tenuto a documentare il suo lavoro e ad informare sia i lavoratori che il datore di lavoro.

In pratica, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico deve tenere sotto la propria responsabilità un cartella sanitaria; deve informare ciascun dipendente del significato degli accertamenti a cui è sottoposto e dei risultati ottenuti da tali esami clinici; visita gli ambienti di lavoro almeno 1 o 2 volte all’anno (secondo i casi) ed esprime il proprio giudizio riguardo l’igiene e la salubrità dell’ambiente di lavoro ai fini di migliorare il servizio di prevenzione e protezione; partecipa alle riunioni periodiche tenute dall’azienda e comunica i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria praticata.